Dossier adolescenti e social: le forme di cyberbullismo e le politiche di contrasto in Italia

Il sito http://www.cyberbullismo.com/ spiega molto bene le varie tipologie di cyberbullismo, almeno quella rilevate fino ad ora. Eccone qualche stralcio, anche se sarebbe bene leggerlo per intero:

Flaming – Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online, tra due o più contendenti, che si affrontano ad “armi pari” (il potere è, infatti, bilanciato e non sempre è presente una vittima come nel tradizionale bullismo) per una durata temporale determinata dall’attività on line condivisa. È bene, però, precisare, che una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi (flame war) potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale.

Harassment– Dall’inglese “molestia”, consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, Sms, Mms, telefonate sgradite o talvolta mute.
A differenza di quanto accade nel flaming, sono qui riconoscibili le proprietà della persistenza (il comportamento aggressivo è reiterato nel tempo) e della asimmetria di potere tra il cyber-bullo (o i cyber-bulli) e la vittima. In alcuni casi, il cyberbullo, per rafforzare la propria attività offensiva, può anche coinvolgere i propri contatti on line (mailing list), che, magari pur non conoscendo direttamente lo studente target, si prestano a partecipare alle aggressioni on line (si potrebbe definire il fenomeno “harassment con reclutamento volontario”, Pisano, 2008).

Cyberstalking – Quando l’harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione.
il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche, può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete.

Denigration – L’obiettivo del cyberbullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo.
I cyberbulli possono, infatti, inviare o pubblicare su internet immagini (fotografie o videoclip) alterate della vittima, ad esempio, modificando il viso o il corpo dello studente target al fine di ridicolizzarlo, oppure rendendolo protagonista di scene sessualmente esplicite, attraverso l’uso di fotomontaggi.

Impersonation – Se uno studente viola l’account di qualcuno (perché ha ottenuto consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarla) può farsi passare per questa persona e inviare messaggi (E-mail) con l’obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.

Outing and Trickery – Si intende con il termine “outing” una forma di cyberbullismo attraverso la quale, il cyberbullo, dopo aver “salvato” (registrazione dati) le confidenze spontanee (outing) di un coetaneo (Sms, Chat, ecc), o immagini riservate e intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un Blog e/o diffonderle attraverso E-mail.
In altri casi, il cyberbullo può sollecitare, con l’inganno (trickery), “l’amico” a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso o su un’altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile a esaudire le sue richieste (talvolta anche sessuali).

Exclusion– Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online (“lista di amici”), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Talvolta gli studenti per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il termine “bannare”.

Cyberbashing o Happy Slapping – Un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi a un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri, ecc).

Con l’aumento del numero e della facilità di accesso dei social, negli ultimi anni il cyberbullismo ha visto ampliarsi il terreno sui cui diffondersi e far del male, perciò con la Legge del 29 maggio 2017 n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, si è cercato di creare una strategia nazionale per combatterlo.
Come spesso accade in Italia, per essere applicata al meglio, la legge manca di un’efficacie gestione e coordinazione delle risorse economiche, strutturali e umane, senza contare che l’emergenza legata alla pandemia del Covid 19 ha rimesso in discussione quelle già pianificate, oltre ad aver acuito i casi di esclusione delle vittime dai gruppi virtuali, isolandole sempre di più.
Oltre alla creazione del sito https://www.generazioniconnesse.it/ e della mail dedicata cyberbullismo@gpdp.it, si è data maggior rilevanza al numero 114 – Emergenza Infanzia, gestito da Telefono Azzurro fin dal 2003. Si tratta di un servizio gratuito – attivo 365 giorno l’anno e h24 che prevede anche un sito istituzionale e una app – dove è possibile rivolgersi per aiutare un minore a uscire da qualsiasi forma di violenza in cui sia convolto, perciò vi possono ricorrere anche un adulto o un minore non direttamente coinvolto.
Ricordiamo che in Italia, il minore di anni 18 che abbia compiuto i 14 anni di età, se reputato in grado di intendere e di volere, è responsabile per le condotte aventi rilevanza penale; se è in età inferiore ai 14 anni, può essere affidato ai servizi sociali e allontanato dalla famiglia. Gli insegnanti, se vengono a conoscenza di violenze su un minore, hanno l’obbligo di denuncia.

(Biancamaria Massaro)